venerdì 21 maggio 2010

l'IVA sulla TIA. Non rivedremo mai i rimborsi

La situazione legislativa.A partire dal primo gennaio 1999 la Tarsu doveva essere soppressa ed essere sostituita dalla TIA ( tariffa Ronchi). Doveva perché di fatto, con successive proroghe diversi Comuni hanno continuato a mantenerla in vigore fino ai giorni nostri. Il legislatore nazionale non ha certo aiutato a chiarire una situazione più che mai confusa: perché nel frattempo è entrato in vigore il Testo Unico dell’Ambiente, ( 2006) che addirittura all’articolo 238 prevede la soppressione della Tariffa Ronchi, che però continua ad applicarsi sino all’emanazione di apposito regolamento.

Quindi in Italia c'è una situazione confusa dove convivono il vecchio ed il nuovo regime di prelievo e questo in attesa del Codice Ambientale che deve dare disposizioni tariffarie.

Alla luce di tutto questo, abbiamo da una parte enti che applicano la Tarsu perché non hanno operato il passaggio a TIA e non potranno più farlo in quanto abrogato dal testo unico, Comuni invece come il nostro che sono passati a Tia e che possono proseguire nell’applicazione della tariffa in virtù di disposizioni di leggi finanziarie.

la situazione giurisdizionale. In questi anni le sentenze non sono state unanime. La corte di cassazione a sezioni unite con ordinanza del 15 febbraio 2006 ha affermato che con il passaggio da Tassa a Tariffa viene meno la natura tributaria della prestazione e quindi cade la competenza in materia di controversie, della commissione tributaria e sempre la cassazione con ordinanza dell’8 marzo indica la competenza delle commissioni tributarie relativamente alla Tariffa, giustificando che si tratta di un canone che attiene ad un entrata che in precedenza rivestiva natura tributaria.

Poi è intervenuta la corte costituzionale con la conosciutissima sentenza del 2009 che riconosce la natura tributaria della TIA e definisce neutro il termine tariffa, quindi di per se non determina la natura giuridica del prelievo e trova delle analogie tra TARSU e tariffa: l’obbligo del pagamento non è legato all’effettiva produzione di rifiuti, ma ALL’UTILIZZAZIONE DI SUPERFICI POTENZIALMENTE IDONEE A PRODURRE RIFIUTI, quindi è chiaro che i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere del servizio di smaltimento. La conseguenza è che sulla Tia, non costituendo il corrispettivo di un servizio reso, non può applicarsi l’IVA.

La consulta, inoltre, precisa che oggetto della disamina è la tariffa Ronchi e non la tariffa integrata per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dal testo unico.

  • Gli effetti della sentenza sono che, l’ente gestore per le somme indebitamente versate all’erario rimane vincolato alla giurisdizione tributaria,
  • i cittadini sono legittimati a richiedere il rimborso nel termine della prescrizione decennale ( la rivalsa tra prestatore di servizi e fruitore è di natura privatistica)
  • la tia viene considerata tributo comunale e quindi deve rientrare nelle entrate tributarie dell’ente anche se percepiti dall’ente gestore

Essendo quella della corte costituzionale una sentenza interpretativa

di rigetto, questa ha un valore vincolante soltanto per il giudice che ha rimesso la questione

di legittimità costituzionale e non anche per gli altri soggetti dell’ordinamento.

Conseguentemente, laddove un Comune o un Gestore continuasse ad applicare

l’IVA sulle bollette di prossima emissione non incorrerebbe in alcuna

violazione di legge. E’ per questo che è necessario un intervento del legislatore nazionale, del governo e dell’Agenzia delle entrate perché si dia piena attuazione alla sentenza della corte, va nella giusta direzione la mozione votata lo scorso consiglio comunale, ma intanto è consigliabile rivolgersi alle associazioni di consumatori che consigliano di inoltrare l’istanza di rimborso.

Cosa fa il Governo. tenta di cancellare i diritti degli utenti e dei consumatori attraverso decreti retroattivi. L'ennesimo provvedimento "interpretativo' è inserito quale emendamento nel c.d. "decreto incentivi': con esso si stabilisce per legge che qualora l'ente gestore del servizio di smaltimento rifiuti abbia fatturato, sbagliando, direttamente all'utente un importo maggiorato di IVA, comunque l'utente non potrà agire per recuperare l'indebito, perchè l'IVA deve essere considerata una quota della Tariffa di Igiene Ambientale o della Tariffa Integrata Ambientale! E’ questa è una vergogna. Speriamo che ci sia una passo indietro del governo anche perché si stima in un miliardo di euro l’ammontare dei rimborsi, che potrebbero essere corrisposti anche in forme alternative, attraverso la compensazione nella Dichiarazione dei redditi.

Conclusioni. Con la modifica al regolamento comunale a Ponsacco come negli altri Comuni che hanno la TIA si dovrà riversare sulla collettività l’ IVA al 10% perché il servizio di raccolta, trasformazione e smaltimento è effettuato da una società esterna ad esso e quindi i Comuni riappropriandosi della titolarità della TIA-tributo, facendola rientrare nei bilanci comunali questa fatturerebbe il sevizio al comune stesso comprensivo di IVA, per il cittadino utente domestico scatta la beffa di continuare a pagare un'IVA mascherata su un “tributo”,

Si avrà un aumento ai cittadini della tariffa, anche dopo la decurtazione del 10% di IVA, in applicazione della sentenza e questo apparirebbe incomprensibile, ingiusto e non equo, senza alcun miglioramento del servizio stesso.

La nostra posizione in CONSIGLIO COMUNALE è STATA CONTRARIA alla modifica , pur non incolpando della situazione il Comune di Ponsacco, in quanto è una situaziona la cui complessità si è creata a più livelli primi fra tutti quelli centrali. Era necessaria una maggiore chiarezza del legislatore nazionale, ma come spesso accade, il cittadino- utente è quello che subisce le conseguenze: ha pagato qualcosa che non doveva e non ha diritto al rimborso. Siamo convinti che se c’era la situazione contraria, cioè che come utenti avessimo pagato meno del dovuto, ci avrebbero chiesto gli arretrati con tutti gli interessi.

Quindi è per questo motivo, che come forma di protesta ad una disparità di trattamento, che abbiamo votato contro.

1 commento:

franco ha detto...

come sempre è il cittadino a prenderlo decisamente in quel posto. Vedrai che se c'era da darli noi questi soldi ce li avevano già chiesti...