mercoledì 15 febbraio 2012

quel contributo volontario, ma mica tanto

E' consuetudine che diverse scuole chiedano al momento della iscrizione un contributo "volontario" che in certi casi, se non versato, provocherebbe come effetto la non iscrizione dell'alunno a scuola. Lo possono fare?
La legge 296/2006, comma 622, intervenendo in materia di obbligo di
istruzione, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito imporre alle famiglie tasse o richiedere contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.

Pertanto riteniamo, che non essendo gli istituti scolastici, titolari di autonomo potere impositivo la richiesta di contributo è da considerarsi illegittima.
Il tutto è confermato dalla recente Circolare della Ragioneria Generale dello Stato

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