La situazione legislativa.A partire dal primo gennaio 1999
Quindi in Italia c'è una situazione confusa dove convivono il vecchio ed il nuovo regime di prelievo e questo in attesa del Codice Ambientale che deve dare disposizioni tariffarie.
Alla luce di tutto questo, abbiamo da una parte enti che applicano
Poi è intervenuta la corte costituzionale con la conosciutissima sentenza del 2009 che riconosce la natura tributaria della TIA e definisce neutro il termine tariffa, quindi di per se non determina la natura giuridica del prelievo e trova delle analogie tra TARSU e tariffa: l’obbligo del pagamento non è legato all’effettiva produzione di rifiuti, ma ALL’UTILIZZAZIONE DI SUPERFICI POTENZIALMENTE IDONEE A PRODURRE RIFIUTI, quindi è chiaro che i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere del servizio di smaltimento. La conseguenza è che sulla Tia, non costituendo il corrispettivo di un servizio reso, non può applicarsi l’IVA.
La consulta, inoltre, precisa che oggetto della disamina è la tariffa Ronchi e non la tariffa integrata per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dal testo unico.
- Gli effetti della sentenza sono che, l’ente gestore per le somme indebitamente versate all’erario rimane vincolato alla giurisdizione tributaria,
- i cittadini sono legittimati a richiedere il rimborso nel termine della prescrizione decennale ( la rivalsa tra prestatore di servizi e fruitore è di natura privatistica)
- la tia viene considerata tributo comunale e quindi deve rientrare nelle entrate tributarie dell’ente anche se percepiti dall’ente gestore
di rigetto, questa ha un valore vincolante soltanto per il giudice che ha rimesso la questione
di legittimità costituzionale e non anche per gli altri soggetti dell’ordinamento.
Conseguentemente, laddove un Comune o un Gestore continuasse ad applicare
l’IVA sulle bollette di prossima emissione non incorrerebbe in alcuna
violazione di legge. E’ per questo che è necessario un intervento del legislatore nazionale, del governo e dell’Agenzia delle entrate perché si dia piena attuazione alla sentenza della corte, va nella giusta direzione la mozione votata lo scorso consiglio comunale, ma intanto è consigliabile rivolgersi alle associazioni di consumatori che consigliano di inoltrare l’istanza di rimborso.
Conclusioni. Con la modifica al regolamento comunale a Ponsacco come negli altri Comuni che hanno
Si avrà un aumento ai cittadini della tariffa, anche dopo la decurtazione del 10% di IVA, in applicazione della sentenza e questo apparirebbe incomprensibile, ingiusto e non equo, senza alcun miglioramento del servizio stesso.
La nostra posizione in CONSIGLIO COMUNALE è STATA CONTRARIA alla modifica , pur non incolpando della situazione il Comune di Ponsacco, in quanto è una situaziona la cui complessità si è creata a più livelli primi fra tutti quelli centrali. Era necessaria una maggiore chiarezza del legislatore nazionale, ma come spesso accade, il cittadino- utente è quello che subisce le conseguenze: ha pagato qualcosa che non doveva e non ha diritto al rimborso. Siamo convinti che se c’era la situazione contraria, cioè che come utenti avessimo pagato meno del dovuto, ci avrebbero chiesto gli arretrati con tutti gli interessi.
Quindi è per questo motivo, che come forma di protesta ad una disparità di trattamento, che abbiamo votato contro.
1 commento:
come sempre è il cittadino a prenderlo decisamente in quel posto. Vedrai che se c'era da darli noi questi soldi ce li avevano già chiesti...
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